BONUS “ACQUA POTABILE” E BONUS “IDRICO”

 

Domande entro il 28 febbraio 2022

 

Entro il 28 febbraio 2022 è possibile trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione per richiedere i due bonus legati all’acqua e previsti nella legge di Bilancio 2021: bonus acqua potabile e bonus idrico, per le spese sostenute nel 2021.

 

Si tratta di due incentivi diversi, per i quali non sono richiesti limiti di Isee o particolari condizioni per poterne usufruire: entrambi, infatti, nascono per tutelare l’ambiente.

 

Bonus acqua potabile

Nell’ambito della Finanziaria 2021, il Legislatore al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di plastica per acque destinate ad uso potabile, ha previsto il riconoscimento, di un credito d’imposta, c.d. “Bonus acqua potabile”, per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti

Il credito d’imposta è nella misura del 50% della spesa sostenuta, spettante nel periodo 1.1.2021 - 31.12.2023. Dal 2024 non è più prevista.

Con il provvedimento del 16.6.2021 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello utilizzabile per beneficiare del credito d’imposta in esame denominato “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile” mediante il quale i soggetti interessati, dall’1.2 al 28.2 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, comunicano l’ammontare delle spese sostenute nell’anno precedente.

Obiettivi

Il bonus, finalizzato a perseguire il risparmio di risorse idriche, c.d. “Bonus acqua potabile”, finalizzata a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa / azienda / ufficio e ridurre, conseguentemente, il consumo di contenitori di plastica.

Soggetti interessati

Il credito d’imposta in esame spetta a favore di:

- persone fisiche;

- esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo / enti non commerciali compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

che sostengono spese su immobili posseduti / detenuti in base a un titolo idoneo. Trattasi dei soggetti che posseggono l’immobile in qualità di proprietario / titolare di altro diritto reale ovvero in qualità di detentore in caso di contratto di locazione / affitto d’azienda e comodato d’uso.

In caso di comproprietà, contitolarità di altro diritto reale e contitolarità del contratto di locazione, affitto e comodato d’uso il credito in esame è ripartito tra gli aventi diritto in misura proporzionale alle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi.

Spese ammissibili

Spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di plastica per acque destinate ad uso potabile.

Misura dell’agevolazione

Viene previsto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo:

- € 1.000,00 per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche private;

- € 5.000,00 per ciascun immobile adibito all’attività commerciale / istituzionale, per gli altri soggetti.

Il credito d’imposta spetta nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2021 e il 2022 e di € 1,5 milioni per il 2023. Al fine del rispetto del limite di spesa l’ammontare del credito d’imposta (effettivo) fruibile è pari a quello indicato nella Comunicazione moltiplicato per la percentuale resa nota entro il 31.3 dall’Agenzia delle Entrate. In particolare la percentuale è pari al rapporto tra il suddetto limite di spesa e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni presentate.

L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute nell’anno, che devono essere “documentate”, quindi sarà necessario conservare la documentazione rappresentata dalla fattura sostenuta e l’effettivo pagamento tramite pagamenti tracciabili, cd. "bonifici parlanti".

Procedura e tempi

I soggetti beneficiari del credito, dall’1.2 al 28.2 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili devono comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese agevolabili sostenute nell’anno precedente utilizzando il nuovo modello in esame.

Per le spese sostenute nel 2021, la comunicazione va quindi presentata entro il 28.2.2022 e l’Agenzia definirà la percentuale del credito utilizzabile entro il 31.3.2022.

Il credito d’imposta è utilizzabile dalle persone fisiche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo dello stesso o in compensazione tramite il mod. F24, mentre dai soggetti diversi in compensazione tramite il mod. F24.

 

Bonus idrico

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato il bonus di 1.000 euro da utilizzare per la sostituzione entro il 31 dicembre 2023 di sanitari con nuovi apparecchi a scarico ridotto e la sostituzione di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Dal 2024 non è più prevista.

Obiettivi

Favorire interventi in favore dell’efficientamento idrico, sulla base delle regole emanate dal Ministero della Transizione Economica (MiTE) con il decreto del 27.9.2021.

Soggetti interessati

Il credito d’imposta in esame spetta a favore di persone fisiche residenti in Italia, titolari di diritto di proprietà / diritto reale, diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione della domanda, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Il beneficio, spetta inoltre a prescindere dalla destinazione dell’immobile e pertanto anche per le spese agevolabili sostenute con riferimento ad un immobile commerciale / artigianale.

Spese ammissibili

Il bonus idrico sarà riconosciuto per le spese sostenute per:

a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

b) la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Misura dell’agevolazione

Il “bonus idrico” spetta, per un importo massimo di € 1.000 per ciascun beneficiario e:

-          non costituisce reddito imponibile per il beneficiario;

-          non rileva ai fini del computo dell’ISEE;

-          è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei beni stessi.

Procedura e tempi

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute il beneficiario deve presentare una specifica domanda registrandosi sull’applicazione web “Piattaforma bonus idrico”, accessibile, previa autenticazione, al seguente indirizzo: https://www.bonusidricomite.it/.

Per le spese sostenute nel 2021 sarà possibile presentare la specifica domanda sulla predetta piattaforma on line a partire dalle ore 12.00 del 17.2.2022.

Alla domanda va allegata la copia della fattura elettronica / documento commerciale specificando i relativi dati (numero, data, importo totale e codice fiscale / partita IVA dell’esercente).

 

 

14/02/2022

 

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